La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dall’esame della relazione trasmessa dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell’esercizio 2019 accerta alcune criticità e specificatamente: – l’errata applicazione del principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 nella determinazione del fondo per l’indennità di fine mandato e il relativo mancato accantonamento nel rendiconto 2019; – il FCDE accantonato nel rendiconto 2019 non adeguatamente stimato; – il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La Sezione nel sottolineare l’importanza della corretta tenuta della contabilità e della corretta compilazione dei documenti di bilancio e di controllo al fine di consentire agli utilizzatori di fare affidamento sugli stessi e di ricostruire in modo il più possibile rispondente alla realtà la situazione dell’ente, ha disposto che il Comune provveda all’esatta quantificazione del FCDE sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione, provvedendo a verificare la congruità dell’accantonamento nel rendiconto 2020. In assenza, l’ente dovrà provvedere a rideterminare il FCDE, in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all’allegato 10, lett. a del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B. Qualora da detta rettifica del risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2019 derivi un totale di “parte disponibile” (Riga E dell’allegato 10 lett. a)) ulteriormente negativo con conseguente aumento del disavanzo di amministrazione, questo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall’art. 188 TUEL.

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