La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, esprime il seguente parere: “l’art. 57 quater, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha rimesso all’autonomia degli enti il compito di determinare, nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge, la misura dell’incremento dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Al tempo stesso, nel prevedere al comma 2 un contributo statale “a titolo di concorso”, la norma richiede che l’ente, nel determinare la misura dell’aumento, preveda anche una quota a carico del proprio bilancio, assicurando che tale quota abbia adeguata copertura e non alteri gli equilibri di bilancio”.

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/132/2021/PAR