La sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, attraverso la deliberazione n. 200/2021, in risposta ad una richiesta di parere in merito ai criteri di computo del 49% come limite della contribuzione pubblica nelle operazioni di partenariato pubblico privato, richiamando la precedente delibera n. 3/2021, ha ribadito, preliminarmente, che l’analisi puntuale dei contenuti reali del contratto e degli oneri dallo stesso discendenti costituisca condizione essenziale per la sua qualificazione giuridica di partenariato pubblico privato e che l’equilibrio economico finanziario, ossia la contemporanea presenza della convenienza economica e sostenibilità finanziaria rappresenti un limite all’autonomia negoziale dei contraenti.
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/200/2021/PAR