Novità in vista per il calendario di approvazione dei documenti previsti dal nuovo sistema di programmazione degli enti locali, recentemente riformato dall’entrata a regime del processo di armonizzazione contabile dei bilanci delle pubbliche amministrazioni introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011.
Nello specifico la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016 che ha ufficializzato la proroga del termine “definitivo” di deliberazione del bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016 per i Comuni e al 31 luglio 2016 per le Province e le Città Metropolitane, ha convenuto di considerare non perentorio il termine di approvazione della nota di aggiornamento del DUP, attualmente fissato al prossimo 28 febbraio 2016.
Viene così riconosciuta una valenza meramente ordinatoria al termine dell’adempimento, che potrà essere pertanto riscadenziato dagli enti locali anche nelle settimane successive alla deadline “ufficiale” del 28 febbraio 2016, ma comunque entro il termine ultimo di deliberazione del bilancio di previsione 2016-2018, documento quest’ultimo del quale il DUP costituisce il necessario presupposto.
La scelta operata dalla Conferenza va giudicata positivamente dai Revisori degli enti locali, che sinora potevano incontrare non poche difficoltà nel formulare un parere di congruità del DUP in una situazione di mancata contestualità fra il termine di approvazione del documento ed il processo di formazione del bilancio preventivo dell’ente.
Per ovviare a questa situazione di mancato coordinamento delle scadenze, i Revisori avevano spesso optato per l’adozione un doppio parere sul documento, con un giudizio più o meno “generico” alla presentazione del DUP, e il classico parere di «congruità, coerenza e attendibilità contabile» rinviato all’approvazione del bilancio di previsione.
La nuova interpretazione “ordinatoria” fatta propria dalla Conferenza consentirebbe ora un più coerente impostazione delle scadenze degli adempimenti, che pertanto permetterebbe ai Revisori di formulare un giudizio di congruità più mirato ed eventualmente supportato da bozze del preventivo fornite dagli uffici degli enti all’indomani dell’approvazione del documento.
Ravenna, 22 febbraio 2016
Dott. Fabio Federici