L’affidamento diretto di un servizio, mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex art. 50 Tuel, a un operatore economico già parte di un precedente (e ormai privo di effetti) contratto, stipulato a seguito di gara pubblica per l’affidamento del medesimo servizio, osta al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, difettando il presupposto ex lege del previo svolgimento di una gara pubblica. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n. 103 del 24 giugno 2021.

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCPUG/103/2021/PAR