Una Prefettura ha inoltrato il parere richiesto dal Presidente del Comitato … concernente il diritto al rilascio della registrazione audio allegata alla delibera dell’Assemblea Territoriale d’Ambito A.T.O. … e che costituisce parte integrante della stessa. Tale registrazione è stata negata dal dirigente dell’Assemblea del predetto A.T.O.. Con nota prot. n. 9568 del 3 giugno 2021, si è osservato, preliminarmente, che l’ente in oggetto è stato istituito sulla base della legge regionale, recante “Disciplina regionale in materia di gestione integrata di rifiuti e bonifica di siti inquinati”, quale convenzione tra enti locali ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L’ente in esame, come risulta dalla deliberazione, è compresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche ed è classificato dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, quale “Amministrazione Locale”. La predetta convenzione, all’articolo 14, prevede che all’ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli enti locali ed in particolare quelle del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si rileva che, nel caso di specie, il richiedente è un soggetto terzo che agisce nella sua qualità di cittadino e di presidente di un comitato di interessi diffusi e per tale motivo si ritiene possa trovare applicazione oltre l’articolo 10, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, secondo cui “il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti…”, anche l’articolo 22, comma 1, lett. b), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale individua come “interessati” «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». Inoltre, in base a quanto previsto alla lett. d) del citato art. 22, comma 1, della Legge n. 241/1990, deve intendersi per “documento amministrativo” di cui può essere chiesto l’accesso “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Il TAR Piemonte, con sentenza 27 maggio 2011, n. 563, ha ritenuto che “la registrazione sonora delle sedute consiliari è suscettibile di essere inclusa nella nozione di “documento amministrativo” rilevante, ai sensi dell’art.22, comma 1, lettera d), della Legge n.241/90, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso”. Anche il T.A.R. Sardegna con la recentissima sentenza n. 328/2021 del 4 maggio 2021, in riferimento alla riunione del consiglio di un consorzio industriale provinciale, richiamando l’art.22, comma primo, lett. d) della Legge 241/1990 ha puntualizzato che “in ordine alla natura di documento amministrativo della registrazione audio della seduta non sorgono dubbi” e, pertanto, ha annullato l’impugnato diniego dell’istanza di accesso e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio della documentazione richiesta. Con parere reso in data 22 ottobre 2002, in relazione all’esame di una situazione simile, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha precisato che la registrazione, dovendosi ritenere fedele riproduzione del dibattito consiliare, costituisce documento amministrativo, come tale accessibile da parte degli interessati. Nel parere datato 25 novembre 2008, la medesima Commissione ha ritenuto ostensibile la registrazione della seduta di un consiglio comunale confermandone la natura di “documento amministrativo” al quale è garantito il diritto di accesso degli interessati, “senza che sia necessario fare richiamo alla normativa di speciale favore prevista per i consiglieri comunali”. Alla luce delle suesposte osservazioni, atteso che la registrazione della seduta, come riportato a pagina 7 della deliberazione n. 10/2020, “forma parte integrante e sostanziale” della stessa deliberazione, si ritiene che il documento di cui è stata chiesta copia abbia natura di “documento amministrativo” e come tale legittima l’interessato all’esercizio del diritto di accesso.