Il nuovo sistema di bilancio previsto dall’armonizzazione contabile porta agli Enti locali ed ai loro Revisori nuovi adempimenti, connessi alla predisposizione e approvazione di un nuovo documento di bilancio: il bilancio consolidato.

Come sappiamo, il Decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato con Decreto Legislativo n. 126/2014, dispone, con decorrenza dal primo gennaio 2015, l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, operando peraltro una profonda riscrittura delle norme del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

Una delle “novità” introdotte dal Legislatore dell’armonizzazione consiste nell’introduzione dell’informativa contabile consolidata rappresentata dal Bilancio Consolidato. La versione vigente dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che a decorrere dal 2015 (quindi con riferimento all’esercizio 2014) Regioni ed Enti Locali devono approvare il Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate ed altri organismi controllati sulla base dello schema contenuto nell’Allegato n. 11 al medesimo Decreto;.

Le modalità ed i criteri cui far riferimento sono contenuti nel Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al D.Lgs. n. 118/2011, disponibile all’indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-4_Principio_applicato_bilancio_consolidato.doc.

il Bilancio Consolidato è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione sulla gestione (che comprende la Nota Integrativa) e va corredato con la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Amministrazione Pubblica capogruppo.

Agli Enti locali che nel 2014 non hanno partecipato alla precedente sperimentazione è concessa la possibilità di rinviare all’esercizio 2016 l’adozione del Bilancio Consolidato. Per gli Enti Locali il nuovo articolo 233-bis del TUEL concede inoltre agli Enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017. Come chiaramente indicato da TUEL e D.Lgs. n. 118/2011, quella del rinvio del bilancio consolidato rappresenta una facoltà concessa agli enti. Le amministrazioni locali, pertanto, per ottenere il rinvio dell’adempimento di adozione del bilancio consolidato devono optare esplicitamente per questa scelta con l’approvazione di un’apposita delibera di Giunta. È onere del Revisore verificare che la delibera in questione sia stata effettivamente adottata dall’amministrazione.

Gli enti locali soggetti all’obbligo di redazione del bilancio consolidato nei mesi scorsi devono avere proceduto all’approvazione con delibera di Giunta di due distinti elenchi concernenti:

  1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

  2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo da comprendere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

Una volta approvata la delibera di definizione del perimetro di consolidamento, gli uffici delle amministrazioni sono tenuti ad attivarsi per mettere in atto tutte le attività ed i processi prodromici alla predisposizione del bilancio consolidato, indicati nel Principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all’Allegato n. 4/4 del D.Lgs 118/2011.

Gli schemi di bilancio consolidato, Nota integrativa compresa, elaborati dal Responsabile del servizio finanziario vengono a questo punto approvati dalla Giunta e trasmessi all’Organo di revisione.

Ai sensi dell’articolo 239, cooma1, lettera d-bis) del TUEL l’Organo di revisione è infatti tenuto a formulare un proprio parere sulla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato,

Secondo quanto previsto dal TUEL il Revisore deve redigere il proprio parere entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dall’organo esecutivo.

I nuovi principi dell’armonizzazione ed il nuovo TUEL non prevedono particolari cautele nell’esecuzione delle attività di controllo degli schemi di bilancio consolidato ai fini della redazione del suddetto parere.

Le verifiche del Revisore si dovrebbero pertanto sostanziare nella verifica della corretta applicazione dei metodi di consolidamento previsti dal Principio contabile al richiamato Allegato n. 4/4, nella verifica dell’adozione degli schemi di bilancio consolidato (reperibili all’indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/All_11-BILANCIO_CONSOLIDATO.xls ), oltre che al controllo della correttezza dei valori indicati negli schemi di bilancio. È inoltre necessario appurare se le informazioni indicate nella Nota Integrativa rispettano appieno il contenuto minimo previsto per il documento dal punto 5 del Principio contabile applicato del bilancio consolidato al richiamato Allegato n. 4/4

Una volta espletate le attività di verifica il Revisore può così procedere alla stesura del parere, premurandosi di trattenere i documenti di bilancio ricevuti e le proprie carte di lavoro.

Gli schemi di bilancio consolidato e di delibera assembleare, corredati dalla relazione del Revisore, vengono infine sottoposti all’approvazione da parte dell’organo consiliare dell’ente.

Riguardo alle tempistiche di predisposizione ed approvazione del bilancio consolidato, va fatta una dovuta precisazione. L’approvazione del Bilancio Consolidato ai sensi Principio contabile applicato del bilancio consolidato al richiamato Allegato n. 4/4 deve avvenire entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento del documento. Quindi per gli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2014 il termine ultimo per l’approvazione dello stesso cadrebbe al 30 settembre 2015.

Va detto tuttavia che nessuna sanzione è prevista a carico degli enti che non rispettassero il termine del 30 settembre 2015. Attualmente pertanto un numero considerevole di amministrazioni ha deciso, anche alla luce dell’assoluta novità dell’adempimento, di prendersi maggiore tempo per la predisposizione e l’approvazione del nuovo documento di bilancio, superando la scadenza del 30 settembre ed impegnandosi a provvedere nel corso dei prossimi mesi.

Ravenna, 30 settembre 2015

Dott. Fabio Federici