Una delle tappe che contraddistinguono l’avvicinamento delle amministrazioni uscenti all’appuntamento delle elezioni amministrative è costituita dalla relazione di fine mandato
La relazione di fine mandato è uno strumento espressamente previsto dall’articolo 4 del Dlgs 149/2011, il cui disposto è stato oggetto di successive modifiche e puntualizzazioni ad opera dell’art.1-bis, comma 2, lett. a) nn.1 e 2, lett. b), d) ed e) del D.L. n.174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.213/2012, e dell’art.11, comma 1, D.L. n.16/2014, convertito dalla Legge n.68/2014.
Si sottolinea l’indubbia valenza dello strumento, che costituisce il primo documento di accountability dell’amministratore locale introdotto nel sistema giuridico italiano, volto a consentire la valutazione da parte dell’elettorato sul merito del suo concreto operato con sicuri effetti positivi sulla qualità del processo democratico. Tramite la relazione i cittadini vengono informati sulle reali ed effettive condizioni finanziarie dell’ente. La relazione consente una rendicontazione puntuale della spesa dell’amministratore, delle effettive modalità e motivazioni di spesa, nonché di ogni atto legislativo e amministrativo deliberato ed eseguito, in modo da consentire al cittadino elettore di esercitare un controllo democratico effettivo nel momento in cui è chiamato a esprimere il suo voto sulla gestione uscente, garantendo altresì la possibilità per l’amministratore entrante di conoscere nel dettaglio la situazione finanziaria dell’ente. In questo senso, come del resto auspicato dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 42/2009, la relazione si configura come strumento che garantisce “la massima responsabilizzazione, l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti”.
Il disposto del citato articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2011 detta il contenuto obbligatorio del documento, che deve pertanto mostrare una descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte dall’amministrazione durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del Codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Va detto che il citato articolo 4 del D.Lgs. 149/2011 demandava ad un atto di natura non regolamentare del Ministero dell’Interno la definizione di uno schema tipo della relazione di fine mandato. Il Ministero ha in seguito adempiuto all’obbligo con l’adozione del Decreto del 23 marzo 2013, che ha approvato gli schemi tipo della relazione di fine mandato che gli enti sono tenuti a predisporre, differenziati a seconda della tipologia e dimensione dell’ente: Provincia, Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
La relazione deve essere redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall’Organo di revisione e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (da parte del presidente della Provincia o del Sindaco). La relazione di fine mandato e la certificazione devono inoltre essere pubblicate sul sito istituzionale entro i sette giorni successivi alla certificazione da parte dell’Organo di revisione, con l’indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.
Si pone l’attenzione sulla certificazione che l’Organo di revisione è chiamato ad apporre sulla relazione. Inizialmente nelle more dell’adozione dello schema tipo della relazione, la certificazione veniva effettuata mediante la predisposizione di un parere ad hoc da parte del Revisore. Il Decreto ministeriale introduce una formulazione standard della certificazione, con l’Organo di revisione che viene chiamato ad attestare la veridicità dei dati presenti nella relazione di fine mandato, che devono altresì corrispondere ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. Il Revisore deve inoltre verificare la coerenza fra i dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del Tuel o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 ed i dati contenuti nei citati documenti.
L’apposizione della firma in calce alla certificazione deve pertanto essere necessariamente preceduta dalla visione ed analisi della bozza di relazione di fine mandato a della documentazione sopra richiamata.
Il comma 6 del citato articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2011 prevede uno specifico regime sanzionatorio per l’adempimento, disponendo che in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale viene ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. In caso di inadempimento il Sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente. A riguardo la Sezione Autonomie della Corte dei conti nella Deliberazione n. 15/2015 del 30 aprile 2015 ha chiarito che la competenza ad applicare le sanzioni spetta all’ente, con particolare riferimento agli uffici preposti alla liquidazione delle competenze.
Ravenna, 7 giugno 2016
Dott. Fabio Federici