All’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 78/2015 (cosiddetto Decreto Enti locali) e degli attesi Decreti del Ministero del Ministero delle Finanze, si è oramai completato il quadro attuativo che permette, oramai in piena estate, ai Comuni di calcolare gli obiettivi di bilancio ad essi assegnati ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.
Lo scorso 10 luglio 2015 è infatti giunto in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 52518 del 26 giugno 2015, “concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del periodo 2015-2018 per le Province, le Città metropolitane e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ai sensi del comma 19 dell’articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183” (cosiddetto Decreto Obiettivi 2015).
Il decreto (disponibile all’indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/DM-52518del26giugno2015/decreto_obiettivi_2015.pdf) illustra le modalità di definizione del risultato di Patto realizzato dal Comune nonché il meccanismo di calcolo del saldo obiettivo assegnato all’ente ai fini del rispetto del Patto. Rispetto agli anni precedenti si segnala la novità nel calcolo del risultato di Patto del Comune, che rimane un saldo di competenza mista, ma che a partire da quest’anno rileva anche gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all’articolo 167 del TUEL.
Le novità riguardano anche gli obiettivi di Patto assegnati ai Comuni, che in una prima fase vengono quantificati secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al D.L. Enti locali, che a sua volta recepisce il contenuto dell’intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato – città ed autonomie locali dello scorso 19 febbraio 2015. A questo valore “provvisorio” va poi sottratto l’accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Si specifica che occorre fare riferimento ai soli stanziamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità in parte corrente, allocati alla missione 20, programma 02, Titolo I previsioni di spesa di competenza del bilancio ex D.lgs. n. 118/2011. Non rileva ai fini del calcolo l’eventuale somma iscritta al titolo II di bilancio a garanzia dei crediti in conto capitale.
La novella introdotta dal legislatore permette di fatto una neutralizzazione dell’impatto degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità sulla verifica del rispetto degli obiettivi di Patto di stabilità degli enti (essendo infatti tali accantonamenti previsti sia fra le componenti rilevanti nel computo del saldo di Patto realizzato dal Comune, sia in diminuzione degli obiettivi di Patto assegnati all’amministrazione). Il D.M. n. 52518/2015 segnala altresì che, dal momento che l’importo degli accantonamenti al fondo può subire variazioni in corso d’anno in seguito a verifiche periodiche sulla sua adeguatezza, si impone per i Comuni l’onere di aggiornare il prospetto di determinazione del saldo programmatico ogni qual volta essi procedono alla variazione del Fondo crediti. Terminato l’anno di riferimento, non è più consentito trasmettere il prospetto dell’obiettivo o variarne le voci, ad eccezione di quella relativa all’accantonamento al fondo crediti.
L’obiettivo di Patto va in seguito ridotto per effetto degli ulteriori spazi finanziari assegnati ai Comuni per sostenere spese connesse alle fattispecie di seguito elencate:
a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del D.L. n.78/2015 lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 225/1992, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella successiva lettera b);
b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto;
c) spese per esercizio della funzione di ente capofila;
d) oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio.
Ulteriori variazioni da tener presente riguardano le eventuali compensazioni di spazi finanziari derivanti dall’applicazione dei Patti di solidarietà fra enti territoriali, previsti dal legislatore nelle diverse forme di Patto regionale verticale incentivato, Patto regionale verticale ordinario e orizzontale, Patto orizzontale nazionale.
L’obiettivo di Patto assegnato giunge infine alla sua quantificazione “definitiva” una volta tenuto conto del sistema di premialità previsto dall’articolo 1, comma 122, della Legge n. 220/2010 in favore degli enti locali che risultino rispettosi dei tempi di pagamento dei propri debiti commerciali.
Il prospetto degli obiettivi programmatici “definitivi” assegnati ai singoli enti va infine trasmesso al Ministero dell’Economia, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura prevista nel portale web del Patto di stabilità all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it entro il prossimo 9 agosto 2015. Si ricorda che la mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro il suddetto termine costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.
A riguardo si segnala che lo scorso 10 luglio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 52505 del 26 giugno 2015, con cui sono stati approvati i prospetti di rilevazione da inviare ai fini del monitoraggio semestrale del Patto di stabilità 2015 per gli enti locali. Attraverso questi prospetti, disponibili all’indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/DM-MEF-52505/Allegato_MONIT_2015.xls è fra l’altro possibile certificare se nell’anno 2014 le amministrazioni hanno effettivamente rispettato o meno i tempi di pagamento dei propri debiti commerciali ai sensi del citato sistema di premialità previsto dal comma 122 dell’articolo 1 della Legge n. 220/2010.
Ravenna, 21 luglio 2015
Dott. Fabio Federici